In caso di reato, la prescrizione del danno erariale decorre dalla richiesta di rinvio a giudizio, o, nel caso di costituzione di parte civile della PA, dalla definitività della sentenza

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 301 del 25 novembre 2019

Trattandosi di vicenda avente rilevanza penale, per consolidata giurisprudenza il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la data in cui viene depositata la richiesta di decreto che dispone il giudizio da parte del Procuratore della Repubblica, in quanto solo da questo momento il fatto viene “disvelato” nei suoi elementi fondamentali ed è dunque possibile esercitare l’azione contabile (cfr. Corte dei conti Sez. Prima di Appello n. 264 del 2012; Corte dei conti, SS.RR., n. 63 del 1996; Corte dei conti, Sezione Prima di Appello, n. 64\08, n. 497\07, n. 194\07, n. 94\07, n. 45\07; n. 103\03; Corte dei conti, Sezione Seconda di Appello, n. 184\02; Corte dei conti, sez. Toscana n. 330\19 e molte altre)
Ciò anche senza tener conto dello spostamento in avanti del termine prescrizionale sino al passaggio in giudicato delle sentenze ex art. 444 c.p.p. pronunciate nei confronti del X e del Y (irrevocabili rispettivamente in data 18.02.15 e 28.11.13) per via dell’effetto interruttivo “permanente” causato dalla costituzione di parte civile del Comune nell’ambito del procedimento penale.

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