ANAC, delibera numero 924 del 16 ottobre 2019
Regione Calabria, DGR n. 469 del 02 ottobre 2019
L’ANAC ha affermato che l’attuazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell’organizzazione e degli uffici.
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA, § 10, è comunque riportato che «il richiamo all’autonoma determinazione [delle amministrazioni] circa le modalità di attuazione della misura non significa non tener conto delle previsioni della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite nel PNA 2016». In ragione di tale consolidato assunto – secondo il quale tale rinvio non può giustificare la mancata applicazione della disciplina sulla rotazione ordinaria – nella comunicazione del 25/9/2019 è stato rappresentato che l’omessa adozione dei provvedimenti di rotazione entro i termini programmati avrebbe dato impulso a un provvedimento d’ordine.
Con riferimento alle motivazioni addotte per procrastinare la rotazione, si fa presente che i dirigenti di livello non generale non sono soggetti al cd. spoils system, regolato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 e dalla successiva legge 24 novembre 2006 n. 286 (di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262), che prevede la cessazione automatica degli incarichi di alta dirigenza nella pubblica amministrazione passati 90 giorni dalla fiducia al nuovo esecutivo. Si veda al riguardo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 233/2006 dove si esclude che lo spoils system possa riferirsi anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale.
Pertanto non appare condivisibile il rinvio alle decisioni del nuovo esecutivo, all’esito della prossima consultazione elettorale.
Anche con riferimento agli asseriti «gravi pregiudizi all’attività amministrativa dell’ente, avuto riguardo alla necessità di garantire il raggiungimento dei target di spesa comunitaria entro il 31 dicembre 2019» non appare verosimile che l’intero apparato dirigenziale (n. 115) possa essere coinvolto nelle predette operazioni, sicché la rotazione potrebbe essere applicata, fatte salve particolari e specifiche posizioni dirigenziali.
Infine, non si comprendono le asserite difficoltà di attuazione della rotazione, poiché la misura era stata programmata, come sopra riferito, nel PTPCT, prevedendo il termine del 30 settembre u.s., sicché l’amministrazione avrebbe potuto porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare le paventate inefficienze amministrative.
Sulla base di quanto sopra, l’Autorità stigmatizza il comportamento dell’amministrazione regionale che, dopo aver intrapreso le azioni propedeutiche all’applicazione della rotazione, ha assunto la decisione di rinviare l’applicazione della misura al 28 febbraio 2020, vanificando uno dei principi cardine della legge 190/2012.