Corte dei Conti, seconda sezione centrale di Appello, sentenza n. 415 del 27 novembre 2019
Il Dipartimento di un Comune avrebbe commissionato la fornitura ad una ditta, in risposta alla mera dichiarazione di disponibilità, formulata dalla B. M. con lettera del 11.12.2012, ed indirizzata all’Assessore p.t., a collaborare genericamente con il Dipartimento. Quest’ultima, con nota del 13.12.2012, richiedeva di “inviare quanto prima la propria proposta economica per una corretta valutazione di quest’ultima” e disponeva l’acquisto a fronte della proposta della ditta. Gli acquisti non sarebbero, neppure entrati nella disponibilità del Dipartimento, in quanto la determinazione dirigenziale prot. QH/12678 del 14.2.2013, con la quale era stato disposto il pagamento della somma di euro 24.998,60 a favore della b. M., non avrebbe recato attestazione di eseguita prestazione, né risulterebbe un timbro di avvenuta regolare esecuzione sulla fattura presentata dalla stessa B.. Tali circostanze risulterebbero comprovate dalla nota QH/85759 del 15.12.2015, a firma del successore nella carica di capo Dipartimento, acquisita nel corso dell’istruttoria da parte della Procura contabile.
Del tutto condivisibilmente, quindi, il Giudice di primo grado ha rilevato un grave scostamento dai principi e dalle norme che regolano la sequenza procedimentale finalizzata all’acquisizione di beni da parte dell’amministrazione, addebitabile al X, il quale deve ritenersi pienamente responsabile, con grave colpa, dello sviamento del procedimento che sotto la sua competenza era stato disposto e avviato (ancorchè su indicazione dell’assessorato), con esborso di risorse ricadenti nei capitoli di bilancio assegnati al dipartimento di cui risultava dirigente.
Basti rilevare, ai fini della correttezza del procedimento di spesa, che sensi dell’art. 184, c. 2 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite”. Alla luce del dato normativo, per quanto emerso in atti, la regolarità della procedura di acquisizione risulta nella fattispecie violata non solo con riguardo alla già rilevata assenza della determinazione a contrarre con mancata indicazione delle reali ragioni dell’acquisto e dei bisogni di interesse pubblico con esso perseguiti, oltre alla inesistente specificazione della tipologia e del quantitativo di beni oggetto della fornitura; l’inosservanza della disciplina di spesa si evince altresì dall’integrale obliterazione della fase della rendicontazione dalla quale risulti la prova dell’effettività e regolarità della fornitura e della corrispondenza dei beni acquisiti a quelli individuati in sede di decisione di contrarre.
Deve conseguentemente trovare piena conferma la pronuncia di primo grado laddove ha statuito in ordine alla grave rimproverabilità del comportamento del Dirigente che ha proceduto all’acquisto determinando al Comune di Y un danno di euro 24.998,00, oltre accessori.