Taglio alle pensioni d’oro: per la Corte dei Conti è incostituzionale

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia , ordinanza n. 213 del 17 ottobre 2019

Il dott. Z. – magistrato amministrativo chiede venga accertato il suo diritto alla integrale corresponsione del trattamento pensionistico senza l’applicazione della decurtazione percentuale per un quinquennio dell’ammontare della pensione, introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (art. 1, commi da 260 a 268).
In composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, la Corte dei Conti:
1) visto l’art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:
– dell’art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in relazione all’intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo;
– dell’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, in relazione all’intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell’ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti.

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