Per il danno di immagine, non serve un reato contro la PA, ma un reato “in danno della PA”

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 204 del 10 dicembre 2019

Si tratta infatti certamente, nel caso oggi in esame, di reato “in danno della P.A.”, come già riportato in narrativa, in relazione alla legge 9 dicembre 1941 n. 1383, art. 3, primo comma; “il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace aile pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali”‘.
I fatti dolosamente posti in essere dal convenuto hanno dunque indiscutibilmente causato un danno immediato e diretto alla P.A., poiché egli ha immesso nel mercato tabacchi provenienti da contrabbando, determinando così la perdita per l’erario delle relative entrate fiscali. Il danno all’immagine è stato certamente rilevante per gli ingenti quantitativi di sigarette di contrabbando illecitamente venduti dall’odierno convento ed in considerazione del fatto che la Guardia di ‘Finanza, nella quale lo stesso prestava servizio come sottufficiale, aveva fra i suoi compiti primari quello del contrasto al contrabbando.- Di conseguenza, tenuto anche conto della rilevante risonanza che la vicenda ha avuto all’esterno a causa dei diversiarticoli di stampa pubblicati, si ritiene equa la quantificazione ~perata dalla Procura in € 20.000,00 e, pertanto, la domanda attorea risulta meritevole di integrale accoglimento.

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