Corte di Giustizia EU, Terza Sezione, sentenza 11 dicembre 2019, causa C-708/18
TK risiede in un appartamento, di sua proprietà, situato nell’immobile M5A. Su richiesta di alcuni comproprietari di tale immobile, il condominio ha approvato l’installazione di telecamere di sorveglianza nell’immobile stesso.
TK si è opposto all’installazione di tale sistema di videosorveglianza, a motivo del fatto che esso costituiva una violazione del diritto al rispetto della vita privata.
La Corte di Giustizia ha stabilito che a questo proposito, l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 prevede tre condizioni cumulative affinché un trattamento di dati personali sia lecito, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse da parte del responsabile del trattamento oppure da parte del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e, in terzo luogo, l’esigenza che i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla protezione dei dati non prevalgano sul legittimo interesse perseguito (sentenza del 4 maggio 2017, Rīgas satiksme, C13/16, EU:C:2017:336, punto 28).
Occorre sottolineare che l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 non esige il consenso della persona interessata. Tale consenso figura nondimeno, quale condizione cui è subordinato il trattamento dei dati personali, unicamente all’articolo 7, lettera a), di detta direttiva.
Quanto alla terza condizione fissata all’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, relativa all’esistenza di diritti e di libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati, i quali prevarrebbero sul legittimo interesse perseguito dal responsabile del trattamento dei dati ovvero dal terzo o dai terzi cui i dati vengono comunicati, occorre ricordare, come si è già menzionato al punto 32 della presente sentenza, che la valutazione di tale condizione impone di effettuare una ponderazione degli opposti diritti e interessi in gioco sulla base delle circostanze concrete dello specifico caso in questione, nell’ambito della quale si deve tener conto dell’importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta.
Sono pertinenti ai fini della ponderazione suddetta le ragionevoli aspettative della persona interessata a che i propri dati personali non vengano trattati qualora, nelle circostanze del caso di specie, detta persona non possa ragionevolmente attendersi un successivo trattamento dei dati stessi.
Infine, tali elementi devono essere messi in bilanciamento con l’importanza, per l’insieme dei comproprietari dell’immobile in questione, del legittimo interesse perseguito nella specie mediante il sistema di videosorveglianza di cui trattasi, là dove quest’ultimo mira essenzialmente a garantire la tutela dei beni, della salute e della vita dei suddetti comproprietari.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.