Corte dei Conti ,sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 506 del 12/12/2019
L’indicazione dell’Amministrazione danneggiata da parte della Procura non assume carattere vincolante per il Collegio il quale può, all’esito del giudizio, individuare come ente danneggiato e destinatario del risarcimento, un ente diverso da quello indicato dall’attore pubblico (sez. app. Sicilia, 23.7.2019 n. 86; sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67). La delibera n. 113 del 30.10.2015 della USL n. 6 di Livorno, che dispone il pagamento, nelle premesse indica che: “il costo prevosto rientra nella gestione diretta sinistri al conto economico n. 50102006 e, pertanto, sarà coperto integralmente dalla regione Toscana”. Infatti, i costi relativi alla responsabilità civile dei sinistri sanitari gravano sulla Regione Toscana, tramite il Fondo Sanitario Regionale istituito con deliberazione G.R.T. n. 1203 del 21.12.2009, il quale garantisce la copertura degli esborsi che le aziende sanitarie devono effettuare nel corso dell’esercizio. Il danno erariale, pertanto, non è stato subito dalla USL, ma dalla Regione, dato che i sinistri vengono liquidati dalla USL con risorse stanziate nell’apposito Fondo, la cui titolarità spetta alla Regione stessa (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67).