Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 53 del 16 dicembre 2019
Non può che convenirsi con la tesi attorea della riconducibilità dell’affidamento, da parte di enti locali, di beni patrimoniali disponibili all’ambito applicativo dell’art. 12 della legge n. 241/1990 (di recente, Tar Sardegna, sent. n. 255/2017), che testualmente prevede (comma 1) che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, prescrivendo altresì che (comma 2) “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1″.
Per giunta, il legislatore con l’art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013, dopo aver ribadito e reso applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche il disposto dell’art. 12 della legge n.241/1990, ha espressamente imposto alle medesime di pubblicare i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di valore superiore ad euro 1.000,00, prevedendo altresì che (comma 3) ” La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario”.
Emerge pertanto come la condotta tenuta dagli odierni convenuti sia stata assunta in aperta violazione del disposto della menzionata normativa.
Quanto al riscontro del danno all’erario, l’analisi della fattispecie evidenzia come dalla menzionata plurima violazione di legge (mancata applicazione dell’art. 12 della legge sul procedimento amministrativo e quindi mancata pubblicazione dell’atto ex art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013) è derivata l’inefficacia del comodato, cosicchè il Comune si è privato della disponibilità del bene in assenza dei relativi introiti, peraltro precedentemente percepiti a titolo di locazione e valutati dall’Ente stesso con perizia estimativa.