L’inosservanza del termine dilatorio dei 60 gg, rende invalido l’accertamento anche per i tributi locali (es.: TARSU)

Corte di Cassazione, sentenza n. 33219 del 16 dicembre 2019

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui , in tema di verifiche fiscali, la regola in base alla quale l’inosservanza dei termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l’intromissione autoritativa dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 ( Cass.n. 30026 del 21/11/2018 ). Peraltro la norma di cui all’art. 9 della legge 212/2000 non prevede che essa trovi applicazione solamente in materia di tributi erariali, riguardando essa gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali di ogni genere. Essa trae origine dai principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto, ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico costituendo uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni poiché pone limiti all’attività legislativa e amministrativa. Ne consegue che la norma di cui al ridetto art. 9, comma 7, trova applicazione, come nel caso di specie, anche agli accessi ai locali tassabili ai fini Tarsu, benché nel corso deg i stessi si sia avuta la mera acquisízione di documentazione,

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