La legge di bilancio modifica il regime delle sanzioni per mancata pubblicazione degli emolumenti dei dirigenti.

Legge di bilancio, DDL n. AC2305

Il testo oggetto della fiducia reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.
La novella del comma 1-bis dell’articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall’articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
La novella differenzia la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.
Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell’amministrazione od ente.
La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell’indennità (di risultato o accessoria) è introdotta – novellando il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 – con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.
Altra novella – incidente sul comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 – rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l’irrogazione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Con la modifica, dunque, l’Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per:
– mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
– mancata pubblicazione da parte dell’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
– mancata pubblicazione per gli enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno

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