Tar Bari, sentenza n. 1674 del 18 dicembre 2019
Al fine di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo.
I pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione statale non contempla alcuna limitazione in favore del primo classificato a scapito del secondo e del terzo graduato e l’individuazione del prodotto più adatto è riservata alla libera scelta del medico.
Con riferimento ad una gara, avente ad oggetto – come si desume dalla chiara lettera dell’incipit del comma 11-quater il legislatore (cfr. lett. b della disposizione in commento) prevede espressamente che “i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro” e non già necessariamente con il primo dei tre farmaci di cui alla graduatoria. Con ciò stabilendo, a livello legislativo nazionale, un punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa sanitaria che si realizzano attraverso l’utilizzo dei biosimilari (i quali, essendo prodotti tramite procedimenti operanti su sistemi viventi, presentano comunque numerosi aspetti di eterogeneità, a differenza delle sostanze attive sintetizzate tramite metodiche di chimica farmaceutica tradizionale) e quelle di tutela della libertà prescrittiva del medico strumentale alla miglior protezione possibile del diritto alla salute del paziente.”