Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato: il richiedente deve scegliere subito una strada

Tar Toscana, sentenza n. 1748 del 20 dicembre 2019

Il Tar, accogliendo la tesi difensiva di ARPAT e richiamandosi alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503, rileva che l’accesso ai documenti amministrativi è regolamentato da tre sistemi generali: il tradizionale accesso documentale ex artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990; l’accesso civico concesso a “chiunque” per ottenere “documenti, informazioni o dati” di cui sia stata omessa la pubblicazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013, e l’accesso civico generalizzato concesso “senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva” in relazione a documenti non assoggettati all’obbligo di pubblicazione, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013.
Sono istituti aventi ciascuno un oggetto diverso e applicabili, ognuno, a diverse e specifiche fattispecie; perciò il Tar ritiene che ognuno di essi operi nel proprio ambito di azione senza assorbimento della fattispecie in un’altra, e senza abrogazione tacita o implicita ad opera della disposizione successiva poiché diverso è l’ambito di applicazione di ciascuno di essi.
Laddove quindi il richiedente abbia espressamente optato per un modello, è precluso all’Amministrazione qualificare diversamente l’istanza al fine di individuare la disciplina applicabile. Correlativamente il richiedente, una volta effettuata la propria istanza motivata dai presupposti di una specifica forma di accesso, non potrà convertire la stessa in corso di causa poiché questa si radica su una specifica richiesta e sulla relativa risposta negativa dell’Amministrazione, che concorrono a formare l’oggetto del contendere.

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