E’ danno erariale l’incarico ad un “esperto” per attività che rientrano nelle competenze proprie degli organi dell’ente

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 958 del 30 dicembre 2019

Il vaglio dei fatti allegati e documentati dalla difesa consente a questo Collegio di affermare che l’attività affidata all’esperto rientrava nelle competenze proprie degli organi gestionali ordinari dell’ente, in primo luogo del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile dei tributi: si pensi, a tal riguardo all’esame della crisi di liquidità, dell’andamento della riscossione delle entrate, o ancora all’attività afferente la predisposizione del bilancio di previsione nonché alla valutazione della fattibilità degli investimenti; quest’ultima, peraltro, a dispetto di quanto dichiarato nella relazione, appare limita alla verifica dell’incidenza sul patto di stabilità di un singolo intervento di manutenzione straordinaria relativo a un’opera pubblica, questione che avrebbe potuto certamente affrontare in sede consultiva o gestionale, rientrando nelle attribuzioni degli organi interni, proprio il responsabile dei servizi finanziari, o al più il segretario comunale nell’espletamento delle sue funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’ente.
In altri casi, in cui le attività affidate all’esperto possono astrattamente assurgere al rango di atti di programmazione o rientrare nell’ambito delle funzioni di coordinamento tra gli uffici (si pensi, a tale riguardo, all’indizione di conferenze dei dirigenti e all’esame degli atti propedeutici al bilancio), esse si appalesano come una mera duplicazione del ruolo direzionale, di sovrintendenza e di coordinamento degli uffici che l’ordinamento attribuisce al Segretario comunale dell’ente ovvero di quello di cui è investito il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria (non a caso, partecipante a tali riunioni) nell’ambito della più complessa attività di predisposizione dei bilanci di previsione, di salvaguardia degli equilibri e del perseguimento delle azioni di riscossione delle entrate.
In altre ipotesi, invece, i pareri richiesti all’esperto potevano essere forniti dal Segretario comunale, così come le informazioni richieste all’esperto potevano essere tratte dai documenti di bilancio o direttamente dalle relazioni dell’organo di revisione.

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