Corte di Cassazione, ordinanza 24 dicembre 2019, n. 34468
L’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ha disatteso la tesi, fatta propria dal giudice d’appello, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn., 15556/2019, 15369/2019, 14801/2019, 15613/2019, 17421/2018, 16839/2019, 30711/2017, 20988/2017, 20987/2017, 27398/2016, 27396/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 356/2016).
Con le richiamate pronunce si è ritenuto necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;
Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perché condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., e perché non ravvisa ragioni di rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;
L’interpretazione della L.R. n. 16/1996 va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti stipulati dall’ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 d.lgs. n. 165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale.