Corte di Cassazione, sentenza n. 155 del 8 gennaio 2020
La ricorrente Azienda Ospedaliero-Universitaria, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento da questa espresso circa l’avvenuta detrazione dell’importo dell’IRAP direttamente dal compenso spettante alla dott.ssa X, derivante dall’omessa considerazione della pattuizione intervenuta con il capo dell’equipe medica di cui la dott.ssa X era parte quale medico anestesista per cui i compensi erano percepiti al lordo dell’IRAP.
Tutti i suesposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi del tutto infondati.
A tale soluzione induce l’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza dell’11.1.2016, n. 199, in base al quale l’onere dell’IRAP è a carico esclusivo dell’Azienda che può solo trasferire sui pazienti il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo per converso escluso che la disciplina del contratto aziendale possa configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all’aliquota IRAP dovuta dall’Azienda