INPS, messaggio 13 gennaio 2020, n. 96
L’INPS ha fornito indicazioni per la Dichiarazione ISEE precompilata.
In partiolare, in materia di ISEE l’articolo 10, comma 1 del D.lgs n. 147 del 2017 prevede un’importante novità rispetto alla normativa previgente in quanto, al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, introduce la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati).
La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti
Oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle Entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.
In base all’esito dei riscontri sui dati l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata