Ordini elettronici per gli enti del SSN? Fermi tutti, abbiamo scherzato!

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre-2019 Decreto-del-Ministro-dellEconomia-e-delle-Finanze-27-dicembre-2019

Con Decreto ministeriale del 27 dicembre è stata spostata in avanti l’entrata a regime del sistema Nodo Smistamento Ordini, che avrebbe dovuto essere il complemento della fatturazione elettronica della PA.
In sintesi, gli enti del SSN avrebbero dovuto (ex l’articolo 1, commi da 411 a 415, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) inserire gli ordini ai propri fornitori in un sistema nazionale centralizzato, da cui ritrarre il numero identificativo dell’ordine, che a sua volta doveva essere riportato nelle fatture dagli stessi fornitori. Se nelle fatture elettroniche, nell’apposito campo, non fosse stato riportato l’identificativo dell’ordine corretto, agli enti del SSN era vietato procedere a liquidazione.
L’obiettivo della legge era “incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione”, e il decreto successivo riteneva che “le predette disposizioni della legge n. 205/2017 sono essenziali ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie”

In parole povere, si volevano evitare sprechi di denaro pubblico, quali, per esempio, forniture che superano il fabbisogno ordinato, forniture senza nessuna richiesta da parte degli enti del SSN, forniture con richieste da parte di soggetti non abilitati a rappresentare l’ente e a far nascere una valida obbligazione giuridica, ecc…

Insomma, le cose erano serie, e la posta in gioco altissima.

Proprio per questo veniva costituito un apposito Gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell’economia e delle finanze, e proprie strutture societarie, dal Ministero della salute, da AGID, da ANAC, dall’Agenzia delle entrate, da una rappresentanza delle regioni e province autonome e di propri enti del SSN, dalla rappresentanza di produttori e fornitori del SSN e relative associazioni di categoria, dalla una rappresentanza di aziende di servizi operanti con gli enti del SSN.

Successivamente il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 fissava al 1 ottobre 2019 la data per la messa a regime del sistema

E qui cominciano i primi dubbi. Infatti, a ridosso della scadenza, viste anche le risultanze della riunione plenaria del 25 settembre 2019 del citato Gruppo di lavoro alla presenza delle regioni e delle province autonome, si decide di spostare la data al 1° febbraio 2020.

Già si comincia ad avvertire che il sistema non vedrà la luce, a dispetto dell’esigenze di razionalizzazione ed efficienza sbandierate nel 2017.

Nel frattempo l’AGID rende il proprio parere con nota del 18 novembre 2019 ed è
acquisita l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 28 novembre 2019.

Bene, sembrava tutto a posto.

Quindi con Decreto ministeriale del 27 dicembre 2019… si proroga ancora!

O meglio: si sposta in avanti la messa a regime per l’acquisizione di servizi (1° gennaio 2021), mentre per l’acquisizione di beni resta la data del 1° febbraio 2020, ma la “sanzione” della non liquidabilità viene spostata di un anno (per le fatture riguardanti beni 1° gennaio 2021, per le fatture riguardanti servizi 1° gennaio 2022).

Non v’è chi non veda che un obbligo senza sanzione resta tuttalpiù un imperativo etico, una legge morale, la cui attuazione è lasciata al “buon cuore” di chi vi voglia sottostare.

Inoltre, per tantissime forniture, è assolutamente impossibile distinguere i beni dai servizi, perchè sono forniture “miste”.

Quindi, il sistema, almeno per ora, viene posto in “naftalina”, in attesa di tempi migliori per incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione”, “potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie”.

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