Gli incarichi di componente di commissione di concorso devono essere retribuiti, ma gestiti in modo diverso dalle autorizzazioni ad attività extra

Lombardia deliberazione n. 440/2019 del 18 dicembre 2019

La previsione del comma 12 dell’articolo 3, della legge n. 56/2019, non incide sulla disciplina della retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in ragione dell’ufficio ricoperto.
Conseguentemente, occorre rispondere nel senso che ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetti il compenso per l’attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso.
Infine, la Sezione ritiene che la partecipazione di un Segretario comunale ad una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego non costituisca un caso speciale e che, quindi, le conclusioni su esposte si applichino anche per la figura del Segretario comunale.

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