Per le prestazioni socio – riabilitative a bassa intensità assistenziale si giustifica la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente

Consiglio di Stato, sentenza n. 8608 del 19 dicembre 2019

Ha chiarito la Sezione che il d.P.C.M. 29 novembre 2001 (recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza) prevede la compartecipazione a carico dell’utente o del Comune nella misura del 60% per le sole “prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale” (allegato 1, parte 1C, punto 9, pag. 38). Ciò posto, nell’ambito della riconfigurazione delle strutture residenziali psichiatriche sancita dalla Conferenza Unificata con l’Accordo del 17 ottobre 2013, le strutture catalogate come SRP 3 ( tutte caratterizzate da una componente terapeutica marginale e dalla prevalente presenza di prestazioni socio-riabilitative) sono differenziate per livelli di “intensità” assistenziali modulati sul tempo di durata del supporto assistenziale offerto (24h, 12h e fasce orarie), il quale spicca quale indice proporzionale del grado di intensità del servizio prestato.
La dizione “bassa intensità assistenziale” si addice solo alle strutture eroganti prestazioni per “fasce orarie” e, pertanto, solo per esse si giustifica l’obbligo della compartecipazione come sancito dal d.P.C.M. 29 novembre 2001

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