TAR Lazio, sentenza n. 14187 del 11 dicembre 2019
Occorre premettere che l’art. 13, comma 1, lett. b, del d.l. 28 aprile 2009 n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009 n. 77, dispone (per la parte di interesse) quanto segue:
“1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) ….
b) per i medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell’8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento….”.
L’incentivo premiale previsto dalla predetta norma a favore dei grossisti e dei farmacisti è meramente funzionale alla riduzione della spesa farmaceutica; rispetto a tale finalità (riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale), è del tutto indifferente il canale della distribuzione del farmaco, con la conseguenza che non appare condivisibile la tesi della ricorrente che ritiene che la riduzione del prezzo ex factory prevista per i medicinali equivalenti sia applicabile solo a quelli distribuiti attraverso il canale delle farmacie e non anche a quelli distribuiti direttamente attraverso i c.d. SERT.