Per l’avvocato generale preso la Corte di Giustizia una transazione fra il titolare di un brevetto farmaceutico e un produttore di medicinali generici può essere restrizione della concorrenza

Corte di Giustizia Europea, conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-307/18

Il gruppo farmaceutico GlaxoSmithKline (GSK) era titolare di un brevetto sull’ingrediente farmaceutico attivo del medicinale antidepressivo paroxetinae di brevetti secondari a tutela di taluni processi della sua fabbricazione. Una volta scaduto il brevetto principale nel 1999, diversi produttori di medicinali generici prendevano in considerazione l’ingresso nel mercato britannico con la paroxetina generica. In tale contesto, sono sorte diverse controversie fra la GSK e tali produttori di medicinali generici, nell’ambito delle quali è stata contestata la validità dei brevetti secondari della GSK. La GSK e i produttori di medicinali generici hanno successivamente concluso accordi di composizione amichevole di tali controversie, nell’ambito dei quali i produttori di medicinali generici hanno accettato, in sostanza, di rinunciare, per un periodo di tempo convenuto, ad entrare nel mercato con i propri prodotti generici in contropartita di pagamenti da parte della GSK.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di rispondere al Competition Appeal Tribunal che, fatte salve le verifiche incombenti a tale giudice, un accordo di composizione amichevole di una controversia concernente un brevetto può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto e che la sua conclusione può essere considerata un abuso di posizione dominante.

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