La Corte Europea: ok all’accesso alle informazioni sulle autorizzazioni per l’immissione in commercio dei medicinali

Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22 gennaio 2020, causa C-175/18

Un’opposizione all’accesso deve fornire spiegazioni circa la natura, l’oggetto e la portatadei dati la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali.
Nelle sentenze PTC Therapeutics International/EMA (C-175/18 P) e MSD Animal Health Innovation e Intervet International/EMA (C-178/18 P), pronunciate il 22gennaio 2020, la Corte è stata chiamata ad esaminare, per la prima volta, la questione dell’accesso ai documenti dell’Unione europea presentati nell’ambito di domande di autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC»).
In tale occasione, essa ha respinto le impugnazioni proposte, da un lato, dalla PTC Therapeutics International e, dall’altro, dalla MSD Animal Health Innovation e dall’Intervet International avverso le sentenze del Tribunale che avevano respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni2con le quali l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) aveva concesso l’accesso a documenti contenenti informazioni presentate nell’ambito del procedimento relativo a domande di AIC dei medicinali.
La Corte ha ricordato che il Tribunale poteva ricorrere a una motivazione implicita in presenza di argomenti, dedotti da una parte, che non siano sufficientemente chiari e precisi. In tal senso, essa ha sottolineato che spettava alle ricorrenti presentare all’EMA, nella fase del procedimento amministrativo dinanzi alla stessa, spiegazioni circa la natura, l’oggetto e la portata dei dati la cui divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio ai loro interessi commerciali e che, in assenza di siffatte spiegazioni, il Tribunale ha correttamente concluso, implicitamente ma necessariamente, che le testimonianze presentate dalle ricorrenti dopo l’adozione delle decisioni dell’EMA non erano pertinenti ai fini della valutazione della legittimità di tali decisioni. La Corte ha precisato,infatti, che la legittimità di una siffatta decisione relativa alla divulgazione di un documento può essere valutata solo in funzione delle informazionidi cui l’EMApoteva disporre alla data in cui ha adottato tale decisione.

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