Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 1007 del 13 gennaio 2020
Il sindaco e l’assessore del comune, impartivano al comandante della polizia municipale l’ordine di sospendere, nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione stradale diretti a reprimere le violazioni dei limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l’incarico.
La Corte ha osservato che il pur consentito potere del sindaco di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale viene meno quando gli ordini abbiano – come nel caso di specie — un contenuto illegittimo. Vietare alla polizia municipale di svolgere – temporaneamente e limitatamente a determinate contravvenzioni – i controlli e gli accertamenti, previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale, costituisce ordine illegittimo. Inoltre, l’esplicito avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all’ordine impartitogli, alla scadenza dell’incarico non sarebbe stato confermato, andava qualificato come minaccia, essendo evidente la coartazione esercitata sulla volontà dello stesso comandante. Questi, se non si fosse sottomesso all’ordine, avrebbe subito il male futuro prospettato, che aveva i connotati dell’ingiustizia, perché, se il comandante della polizia municipale non ha un diritto soggettivo al reincarico, ha tuttavia una legittima aspettativa al rinnovo ove non abbia demeritato. Sicché la prospettazione dell’allontanamento dal servizio per ritorsione costituisce minaccia di un male ingiusto.