Bisogna interpretare l’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 nel senso che la distribuzione di campioni gratuiti di medicinali è possibile solo nei confronti delle persone autorizzate a prescrivere i medicinali risulta conforme all’obiettivo essenziale di salvaguardare la salute pubblica.
È ben vero che la direttiva 2001/83 riconosce peraltro che tanto i farmacisti quanto i medici hanno bisogno, per esercitare correttamente la loro professione, di essere informati sui medicinali che essi prescrivono o forniscono e che la pubblicità dei medicinali contribuisce a tale informazione (29). Ma ribadisco che escludere, per effetto di un bilanciamento operato dal legislatore dell’Unione, i farmacisti dalla particolare forma di pubblicità costituita dalla distribuzione gratuita di campioni di medicinali non equivale ad escludere i farmacisti da qualsiasi forma di pubblicità e a privarli delle informazioni eventualmente fornite contemporaneamente all’azione pubblicitaria interessata, che assume semplicemente una forma diversa da detta distribuzione.
Aggiungo che il motivo invocato per giustificare la distribuzione del medicinale di cui trattasi nel procedimento principale è che la società farmaceutica che distribuisce il prodotto avrebbe modificato la sostanza e l’odore di detto medicinale a seguito di critiche formulate da farmacisti. L’informazione del farmacista sulle proprietà scientifiche di tale medicinale risulta essere stata un obiettivo molto secondario in questo caso specifico. Orbene, non credo che l’informazione del personale sanitario, quale concepita dal legislatore dell’Unione, persegua lo scopo del miglioramento della concorrenza commerciale delle aziende farmaceutiche. Nello stesso ordine di idee, l’argomento secondo cui i farmacisti hanno bisogno di campioni gratuiti di medicinali per provarli prima di consigliarli mi sembra del tutto utopistico, se non addirittura pericoloso. Si può seriamente immaginare che ciascun farmacista provi personalmente tutte le medicine nella propria farmacia? Non è questo evidentemente il senso da attribuire all’acquisizione dell’esperienza circa il loro impiego alla quale fa riferimento il considerando 51 della direttiva 2001/83. Per contro, mi sembra più ragionevole considerare che i medici, che non sono in linea di principio a contatto con i medicinali, trovano, nella distribuzione di campioni gratuiti, un mezzo utile, sebbene regolamentato, per informarsi e per familiarizzarsi con le novità disponibili sul mercato.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che le aziende farmaceutiche possono distribuire, alle condizioni stabilite dalla medesima disposizione, campioni gratuiti di medicinali soltanto alle persone autorizzate a prescriverli.