Dall’ANAC le proposte di modifiche al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 sulla trasparenza dei redditi dei dirigenti

ANAC, delibera n. 24 del 22 gennaio 2020

Nel decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. “mille proroghe 2020”, sono inserite alcune disposizioni rilevanti in materia di obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013. 

L’ANAC ha osservato che dalla lettura della norma emergono alcune imprecisioni e incoerenze che, ove la formulazione venisse confermata in sede di conversione, potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi in merito sia all’ambito dei destinatari degli obblighi di pubblicazione sia all’individuazione dei dati oggetto di pubblicazione.
Ha quindi redeatto le seguenti proposte di emendamento, che attengono sostanzialmente all’opportunità di meglio chiarire i seguenti aspetti:
-ambito di applicazione soggettivo della sospensione delle sanzioni;
-amministrazioni da coinvolgere nell’emanando regolamento interministeriale;
-ambito di applicazione oggettivo dell’emanando regolamento interministeriale ed esclusione della indicizzazione dei dati;
-fattispecie sanzionabile prevista dall’articolo 47, c. 1 del d.lgs. 33/2013, per i dirigenti.

Sull’ambito di applicazione soggettivo della sospensione, allo scopo di addivenire ad una maggiore chiarezza circa la platea dei soggetti cui si applica la sospensione, si propone di:
– sostituire l’attuale rinvio formale ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 con la locuzione “ai titolari di incarichi dirigenziali”.
In questo modo l’ambito soggettivo risulterebbe maggiormente in linea con la presumibile ratio della sospensione, che, come si evince dalla seconda parte della disposizione, risiederebbe nell’esigenza di dare attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20. Infatti tale sentenza riguarda la pubblicazione di alcuni dati con specifico ed esclusivo riferimento ai dirigenti, non coinvolgendo né i titolari di incarichi politici (citati al comma 1 dell’art. 14) né i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (citati al comma 1-bis dell’art. 14). Dunque, se venisse accolta la proposta di revisione, vi sarebbe maggiore coerenza, anche da un punto di vista letterale, tra la prima parte della disposizione del decreto, che menziona appunto “soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis” del d.lgs. n. 33/2013, e la seconda parte che fa espresso ed esclusivo rinvio ai “titolari amministrativi di vertici e di incarichi dirigenziali” e dunque, di fatto, come la sentenza della Consulta, alla sola categoria dirigenziale.
La norma è stata integrata anche con il riferimento ai titolari degli incarichi dirigenziali in sanità al fine di superare il refuso che è contenuto nell’art. 41 del d.lgs. 33/2013, secondo cui a tali dirigenti si applicherebbe l’art. 15 del d.lgs 33/2013 e non l’art. 14.

Sulle amministrazioni da coinvolgere nell’emanando regolamento interministeriale si propone di
– aggiungere, tra i soggetti da sentire, oltre al Garante per la protezione dei dati personali, anche l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac)
A tale riguardo, non può sottacersi la criticità connessa al mancato coinvolgimento di ANAC, cui la legge n. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 attribuiscono rilevanti poteri di regolazione e di vigilanza nella materia della trasparenza.
L’esclusione dalla elaborazione del testo interministeriale, tra l’altro, rischia di vedere compromessa l’efficacia della stessa attività posta in capo all’ANAC, in quanto eventuali atti di soft law volti a illustrare la portata applicativa delle nuove disposizioni risulterebbero non adeguatamente supportati dalla chiara legittimazione ad esprimere la propria posizione in merito agli obblighi di pubblicazione oggetto del regolamento.

Quanto all’ambito di applicazione oggettivo dell’emanando regolamento interministeriale, si propone di prevedere la graduazione esclusivamente con riferimento ai dati della lettera f) tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Corte costituzionale – mantenendo inalterata la restante parte della disposizione – e distinguendo poi quali obblighi di pubblicazione permangono, rispetto, invece, a obblighi di comunicazione alle amministrazioni di appartenenza.
Si ricorda, infatti che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino tali dati per tutti i dirigenti, senza distinzioni, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001; la Corte, peraltro, ha espressamente ritenuto tale indicazione provvisoria, nelle more di una urgente revisione complessiva della materia, ritenendo “allo stato” non irragionevole il mantenimento in capo ai dirigenti apicali degli obblighi di trasparenza in questione, ma suggerendo, nel contempo, anche ipotesi alternative, tra cui appunto l’obbligo di fornire le dichiarazioni de quibus all’amministrazione di appartenenza (obbligo già previsto dal d.P.R. 62/2013) e rimettendo la scelta dello strumento più idoneo a bilanciare gli interessi antagonisti (trasparenza e riservatezza) alla discrezionalità del legislatore. La Corte, in proposito, aveva anche fatto riferimento alle indicazioni della segnalazione dell’ANAC n. 6/2017.

Come già previsto anche nella citata segnalazione, a maggior tutela dei dati personali si propone inoltre di non ritenere applicabile la indicizzazione e la rintracciabilità sui siti web dei dati di cui all’art. 14 per i dirigenti, al fine di garantire una migliore contestualizzazione degli stessi.

Sulla fattispecie sanzionabile di cui all’art. 47 c. 1, in relazione alla proposta di modifica recante la seguente integrazione
“Precisazione, con riferimento ai dirigenti, della fattispecie sanzionabile di cui all’art. 47, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
si rappresenta che la stessa muove da un’esigenza di coordinamento tra l’art. 47, c. 1, e l’art. 14, c.1. Attualmente, infatti, l’art. 47, co. 1, prevede una sanzione pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione:
1. della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
2. dei compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.
Il contenuto della norma è privo di un chiaro riferimento ai dati dell’art. 14, c.1, in assenza dei quali si applica la misura sanzionatoria. L’assenza di un coordinamento fra disposizioni dello stesso decreto ha comportato un’interpretazione da parte dell’Autorità nella delibera 241/2017 che, tuttavia, andrebbe meglio precisata da una norma di legge trattandosi di disposizione sanzionatoria. La fattispecie sanzionabile, qui riferita ai soli dirigenti, andrebbe chiarita sia con riferimento ai dati che con riferimento all’annualità a cui riferire l’omessa comunicazione. Attualmente, infatti, l’art, 47 prevede la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati sulla situazione patrimoniale complessiva, sembrerebbe, solo “al momento dell’assunzione” dell’incarico. Non è chiaro se le omissioni relative alle annualità successive siano ugualmente sanzionabili.
Si ritiene, inoltre, che il dato sub 2) sui compensi, essendo già in possesso dell’Amministrazione, non possa essere oggetto di comunicazione e, quindi, di sanzione.

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