Il baratto amministrativo si applica solo ai crediti di natura tributaria

Corte dei Conti, deliberazione N. 2/SEZAUT/2020/QMIG

La questione di massima rimessa all’esame di questa Sezione origina da una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Ambivere (BG) il quale, con nota del 3 luglio 2019, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia se sia possibile «estendere riduzioni/esenzioni del cd. baratto amministrativo anche ai “canoni” (di occupazione suolo pubblico, di polizia idraulica, etc) oltre che ai tributi locali, posto che l’art. 190 d.lgs. 50/2016 fa riferimento solo ad entrate tributarie […] non menzionando espressamente le entrate locali aventi natura sinallagmatica e non prettamente tributaria».
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 357/2019/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:
«È compito dell’ente locale favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini prevista dal quarto comma dell’art. 118 della Costituzione, anche attraverso la predeterminazione di fattispecie convenzionali tipizzate dirette allo svolgimento di attività socialmente utili nella gestione di aree e beni immobili, da compensare con la riduzione o l’estinzione di crediti extratributari disponibili. Qualora i crediti vantati dall’ente traggano origine da prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 della Costituzione, l’esercizio di detto potere discrezionale può espletarsi entro gli spazi che la norma primaria rimette alla determinazione degli enti in sede attuativa. Nei predetti ambiti applicativi, la disciplina dell’istituto del baratto amministrativo prevista dall’art 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è suscettibile di interpretazione analogica e può essere applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o estinzione di crediti di natura tributaria. Nella disciplina regolamentare deve essere, comunque, assicurato il rispetto sia dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, sia delle regole di contabilità pubblica e di salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari».

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