Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Liguria, sentenza n. 4 del 23 gennaio 2020
L’ANAC, nelle linee guida emanate con la deliberazione 7.01.2006, n. 3 che prevede i principi generali in materia di affidamenti, specificando la diversa delibera richiamata dai convenuti, ha ribadito come le proroghe illegittime di contratti pubblici garantiscano agli affidatari dei medesimi il pagamento di corrispettivi senza una valida giustificazione giuridica determinando «effetti deleteri di lock-in e marcate asimmetrie informative tra gli affidatari e i potenziali concorrenti che compromettono la piena contendibilità del mercato, nonché garantendo agli esecutori la corresponsione di corrispettivi senza valida giustificazione, che configura danno erariale».
Quanto alla circostanza, opposta dalla difesa, dell’esito negativo della procedura comparativa esperita nel 2015, che aveva comportato l’affidamento delle relative mansioni a un geometra che aveva reso prestazioni ai limiti della sufficienza, è agevole obiettare che la medesima non giustifica la deroga a disposizioni cogenti, in quanto, altrimenti, il principio di legalità si troverebbe sovente soccombente di fronte a presunte esigenze di efficienza dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, non vi era alcuna infungibilità tale da giustificare, comunque, un affidamento diretto. Per quanto riguarda il mero profilo economico, le difese sottolineano l’assenza di danno erariale ed anzi i vantaggi ricevuti dal Comune in quanto l’impegno effettivo, negli anni 2013 – 2015, è sempre stato superiore a quello previsto in contratto con conseguente abbassamento del costo orario; paradossalmente, proprio nell’anno in cui vi è stata la riduzione del compenso (e cioè il 2016) l’affidatario si é rigorosamente attenuto all’orario contrattuale, con conseguenti disservizi e rallentamenti nello svolgimento delle pratiche.