La Cassazione conferma: il superamento del limite di finanziabilità di un mutuo determina la nullità del contratto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1193 del 21 gennaio 2020

Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa (Cass. n. 17352-17, Cass. n. 19016-17, Cass. n. 13286-18, Cass. n. 22466-18); la finalizzazione dell’istituto nel senso appena riportato, per quanto non condivisa da una parte della dottrina, va confermata; è un fatto che solo in ragione di simile finalità la disciplina del trattamento di favore riservato al credito fondiario è stata ritenuta (e dunque può esser ritenuta) conforme a costituzione, secondo quanto esplicitato nella sentenza n. 175 del 2004 della Corte costituzionale; sicché da questo dato non può prescindersi nella ricostruzione dei tratti essenziali della fattispecie secondo l’attuale assetto normativo e costituzionale; al principio sopra citato va quindi data ulteriore continuità.

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