Quando un integratore “fa bene” alla salute, tali indicazioni devono essere giustificate da prove scientifiche

Corte di Giustizia Europea, sentenza del 31 gennaio 2020, causa C-524/18

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di detto regolamento.

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