TAR Lombardia, sentenza n. 240 del 3 febbraio 2020
Riconoscendo le ragioni dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Tar Lombardia ha annullato la cd. “gara Led” indetta dall’associazione Asmel (base d’asta: 831 mln) contro cui Anac aveva fatto ricorso.
Nei confronti del bando in questione per la prima volta l’Autorità ha impiegato il potere, previsto dal Codice degli appalti (art. 211 c. 1-ter), che consente di impugnare i bandi che presentano gravi violazioni normative in materia di contratti pubblici.
Lo scorso agosto l’Anac – anche in qualità di soggetto cui spetta la verifica dei requisiti per il riconoscimento quale centrale di committenza – aveva invitato la stazione appaltante a ritirare la gara con un parere motivato e, constatatane l’inadempienza, ha agito in giudizio. A novembre il Tar aveva sospeso in via cautelare la gara, riconoscendo la sussistenza di un possibile “pregiudizio grave e irreparabile” per il sistema degli appalti pubblici.
Nella sentenza 240/2020, depositata lo scorso 3 febbraio, il Tribunale amministrativo ha stabilito che “non sussiste la legittimazione di Asmel all’espletamento delle funzioni di centrale di committenza per l’affidamento di convenzioni quadro”. Dal momento che il servizio svolto “è specificamente remunerato dagli aggiudicatari”, infatti, “deve escludersi che l’Associazione intenda operare per conto degli associati senza alcuna finalità di lucro”. Di conseguenza deve parimenti escludersi che essa “operi nel caso di specie come organismo di diritto pubblico”.