Se non si deposita il rendiconto della carta di credito, non comincia a decorrere la prescrizione dell’eventuale danno erariale

Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 14 del 2020

Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame andava adeguatamente valutata e valorizzata l’incidenza, ai fini del computo del termine prescrizionale, dell’omesso adempimento delle prescrizioni contenute nelle determine dirigenziali di assegnazione e autorizzazione all’uso della carta di credito, e specificamente dell’obbligo (comunque previsto dal richiamato art. 9 del DM n.701/1996) in capo all’utilizzatore della carta di credito, di produrre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle spese un riepilogo delle spese medesime, con allegata la documentazione giustificativa.
In sostanza, semplificando, se il titolare della carta di credito adempie alla suddetta prescrizione, che per lui è un preciso obbligo giuridico, può ritenersi che dal momento del deposito del “riepilogo” (o “rendiconto”, comunque lo si voglia chiamare) l’Amministrazione sia posta in astratto in grado di controllare l’inerenza della spesa rispetto alle prescrizioni di cui alla L. 549/95. Ma, al contrario, se il riepilogo non è prodotto, tale controllo – e quindi la stessa conoscibilità del danno – è di fatto impedito, attesa che la mera trasmissione degli estratti di spesa da parte della banca o il deposito delle fatture, se pure consente il loro pagamento, non permette – per l’assenza del riepilogo e soprattutto della documentazione giustificativa – il controllo sulla legittimità della spesa medesima.
Ed è ciò che nella fattispecie è accaduto, atteso che l’omesso adempimento da parte dell’X degli obblighi di inoltro del riepilogo corredato della documentazione giustificativa, non consentendo l’apprezzamento dell’inerenza della spesa, di fatto aveva impedito la “esteriorizzazione” e conseguente “percepibilità” del danno medesimo da parte dell’amministrazione danneggiata, e dunque la sua stessa “conoscibilita”.
In conclusione, l’eccezione di prescrizione non può essere accolta , atteso che tutte le spese effettuate nel 2010 e sino al 23 giugno 2011, per le quali il sindaco X ha eccepito , come motivo d’appello, l’intervenuta prescrizione alla data della notifica dell’invito a dedurre, sono risultate – all’esito degli accertamenti istruttori svolti prima del detto invito a dedurre – prive della documentazione prescritta dalle determine dirigenziali e dalla normativa di riferimento. Essendone stata impedita, per la suddetta ragione, la oggettiva “conoscibilità”, il termine prescrizionale non era pertanto già decorso prima dell’esito della verifica interna.

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