Un avvocato deve essere libero da legami con l’ente che pregiudicano la sua capacità di svolgere la meglio il proprio incarico, ma può essere un consulente

Corte di Giustizia Europea, (Grande Sezione) sentenza del 4 febbraio 2020 cause riunite C-515/17 P e C-561/17

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 marzo 2016, l’università di Breslavia ha proposto un ricorso con cui chiedeva, da un lato, l’annullamento delle decisioni della REA.
Nel suo controricorso, la REA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità di tale ricorso, vertente in particolare sul fatto che il consulente giuridico che rappresentava l’università di Breslavia era un dipendente di un centro di ricerca della facoltà di giurisprudenza e di gestione di tale università, e che non soddisfaceva pertanto il requisito di indipendenza posto dallo Statuto.
L’università di Breslavia ha fatto valere che, sebbene il consulente giuridico che la rappresentava dinanzi al Tribunale fosse stato, in passato, legato ad essa da un contratto di lavoro, questi non lo era più al momento della proposizione del ricorso in primo grado. Infatti, dal 3 ottobre 2015, tale consulente giuridico sarebbe legato ad essa da un contratto di diritto civile vertente su incarichi di docenza. Tale contratto sarebbe caratterizzato dall’assenza di vincolo di subordinazione e non potrebbe, pertanto, essere assimilato a un contratto di lavoro.
 In tale contesto, il dovere di indipendenza che incombe all’avvocato va inteso come l’assenza non già di qualsiasi legame con il proprio cliente, bensì di legami che pregiudichino manifestamente la sua capacità di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente.
A tale riguardo, la Corte ha già considerato come non sufficientemente indipendente dalla persona giuridica che rappresenta l’avvocato che sia investito di competenze amministrative e finanziarie rilevanti all’interno di tale persona giuridica, che collocano la sua funzione a un elevato livello esecutivo all’interno della stessa, in modo tale da compromettere la sua qualità di terzo indipendente (v., in tal senso, ordinanza del 29 settembre 2010, EREF/Commissione, C74/10 P e C75/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:557, punti 50 e 51), l’avvocato che occupi alte cariche dirigenziali in seno alla persona giuridica che rappresenta (v., in tal senso, ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 25) o ancora l’avvocato che possieda azioni della società che rappresenta e di cui presiede il consiglio di amministrazione (ordinanza del 4 dicembre 2014, ADR Center/Commissione, C259/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2417, punto 27).
Non può tuttavia essere equiparata a situazioni del genere quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui, come risulta dall’ordinanza impugnata, il consulente giuridico non solo non si occupava della difesa degli interessi dell’università di Breslavia nell’ambito di un vincolo di subordinazione con quest’ultima, ma, inoltre, era semplicemente legato a tale università da un contratto avente ad oggetto incarichi di docenza.
Infatti, un tale legame non è sufficiente a far ritenere che il consulente giuridico in parola si trovasse in una situazione manifestamente lesiva della sua capacità di difendere al meglio, in piena indipendenza, gli interessi del suo cliente

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