La distinta contabile delle farmacie non equivale a costituzione in mora

Corte di Cassazione, sentenza n. 3113 del 10 febbraio 2020

In riferimento ai crediti vantati dai farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni farmaceutiche erogate in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, già la Suprema Corte ha avuto infatti modo di affermare da tempo il principio, ribadito anche recentemente, secondo cui la scadenza del termine previsto dall’accordo nazionale approvato con d.P.R. n. 371 del 1998 (così come quella degli analoghi termini precedentemente previsti dal d.P.R. n. 94 del 1989 e dal d.P.R. 15 settembre 1979) per il pagamento degli importi indicati nelle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate non comporta l’automatica costituzione in mora della debitrice, essendo le aziende soggette al sistema di tesoreria previsto dalla legge di contabilità di Stato, il quale, individuando il luogo di adempimento dell’obbligazione nella sede dell’ufficio di tesoreria dell’ente, esclude l’applicabilità dello art. 1182, terzo comma, cod. civ., anche nel caso in cui la riscossione abbia luogo mediante accreditamento su conto bancario o postale, ovvero il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettersi al creditore.
Dovendo l’obbligazione essere adempiuta presso il domicilio della debitrice, la costituzione in mora richiede pertanto un’intimazione scritta da parte del creditore, non identificabile con il periodico invio delle distinte riepilogative, la cui trasmissione, in quanto avente finalità meramente contabili e di controllo, nonché anteriore alla data in cui il credito diviene esigibile, a seguito della scadenza del termine previsto dall’accordo nazionale, non può produrre il predetto effetto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme dovute vanno riconosciuti dalla successiva data in cui il creditore abbia provveduto a costituire formalmente in mora l’azienda o, in mancanza, da quella della domanda giudiziale (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 10/04/ 2019, n. 9991; Cass., Sez. I, 25/10/2013, n. 24157; 9/09/2011, n. 18557).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *