Corte di Cassazione, sentenza n. 1971 del 29 gennaio 2020
L’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 X chiedeva il rimborso Irpeg – Ires per l’anno di imposta 2009 ritenendo che i suoi immobili dovessero considerarsi vincolati all’attività sanitaria, quindi non produttivi di reddito fondiario, ovvero una riduzione parziale in ragione dell’agevolazione per l’abbattimento dell’aliquota Ires al 50% per il periodo di imposta considerato.
Ma la Suprema Corte ha stabilito che i redditi fondiari dei fabbricati destinati all’attività istituzionale dell’azienda sanitaria ospedaliera mantengono la propria autonomia ai fini dell’imposizione fiscale, con la conseguenza che il reddito complessivo di tali enti pubblici non commerciali (così definiti ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986) va ricostruito in maniera atomistica, guardando in concreto la destinazione del singolo immobile – al fine di evitare contaminazioni fra i diversi tipi di reddito – e cioè sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come previsto dall’art. 108 del, d.P.R. citato, secondo cui, per detti enti, il reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. In questo senso si è espressa in più occasioni questa Corte, con orientamento da cui il ricorso non offre ragioni per discostarsi. Cfr., da ultimo, Cass. V, n. 3346/’13, conforme a Cass. V, n. 9875[11; n. 19138/’10; n.28023/’09