Consiglio di Stato, sentenza n. 747 del 30 gennaio 2020
I principi regolatori della negoziazione con le strutture erogatrici vengono fissati a livello regionale di anno in anno, mediante appositi provvedimenti che esauriscono la loro efficacia nell’annualità di riferimento, connotandosi di una transitorietà incompatibile con la genesi, in capo agli operatori del settore, di un ragionevole affidamento sulla protrazione, anche per gli anni successivi, dei relativi effetti: ciò che, del resto, sarebbe confliggente con l’esigenza di esercizio efficiente del potere di programmazione, il quale esige il costante adattamento alle esigenze di fabbisogno ed ai limiti finanziari intrinsecamente mutevoli nel tempo, anche in forza delle sopravvenute disposizioni nazionali intese a fissare (ed aggiornare) gli obiettivi in termini di risparmio di spesa.
Peraltro, proprio la caratteristica di transitorietà, connaturata al potere di programmazione, preclude la formazione in capo alle strutture erogatrici, nelle more del suo esercizio, di un serio affidamento in ordine alla prosecuzione del regime previgente, al pari del fatto che l’entrata in vigore delle nuove regole di programmazione, lungi dall’intervenire, con effetti sovvertitori, su un assetto regolatorio già consolidato ed operativo, si limita a colmare un vuoto normativo, solo provvisoriamente disciplinato dalla proroga dei criteri di remunerazione dettati per le annualità precedenti.
Deve solo aggiungersi, per concludere sul punto, che, come del resto sotteso alle deduzioni della stessa parte appellante, la ragionevolezza dell’effetto retroattivo va commisurata, non secondariamente, al momento di introduzione delle disposizioni programmatorie, costituendone un presidio di ragionevolezza che esso sia collocato in una fase temporale che consenta alle strutture interessate di adeguare la loro produttività alle regole sopravvenute, eventualmente più restrittive di quelle oggetto di proroga.