La costituzione di società in house non può essere uno strumento per eludere il principio del pubblico concorso

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 14 del 2020

Il Presidente della Regione Liguria ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere. Più in particolare, viene rappresentato che un’azienda sociosanitaria locale, alla scadenza di un contratto stipulato con una cooperativa ed avente ad oggetto, tra l’altro, l’erogazione di servizi volti a soddisfare i bisogni primari della persona, “intende “reinternalizzare” i servizi di cui all’oggetto, tutelando al contempo i circa 150 Operatori socio sanitari che già prestano la loro attività presso la A.S.L. per conto della cooperativa alla quale era stato appaltato il servizio”.
A tal fine, è stata prospettata l’ipotesi di “costituire un’apposita società in house alla quale affidare i servizi attualmente svolti dal personale della cooperativa. La società in house dovrebbe subentrare nell’appalto oggi in essere e, in virtù di questo, assorbire il personale della cooperativa attraverso la clausola di salvaguardia occupazionale”.
Preliminarmente, va evidenziato che l’attività oggetto della società in house su cui verte la richiesta di parere sottende la fornitura di servizi ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive);al riguardo giova richiamare quanto già affermato dalla scrivente Sezione nella “Relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2017” (allegato alla deliberazione n. 106/2018/PARIFICA) con riferimento alla distinzione tra contratto di appalto e somministrazione di manodopera (cfr. sul punto, anche Consiglio di Stato, 12 marzo 2018, n. 1571 e Corte di Cassazione, 26 ottobre 2018, n. 27213).
Quanto, poi, alle modalità di assunzione del personale da parte di società a partecipazione pubblica, si ribadisce che “in un’ottica di progressivo ampliamento agli organismi partecipati delle regole vigenti per le pubbliche amministrazioni in materia di gestione del personale e di contenimento delle relative spese, il legislatore ha introdotto, come principio generale, l’evidenza pubblica nel reclutamento da parte delle società pubbliche” (deliberazione di questa Sezione n. 48/2015/PAR che, sebbene riferita alla previgente normativa in materia di assunzioni da parte di società partecipate, reca considerazioni perfettamente aderenti anche al vigente art. 19 TUSP, cfr. Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia n. 184/2017/PAR). Per mero tuziorismo giova, altresì, evidenziare come anche la giurisprudenza civile, già con riferimento alle disposizioni di cui al d.l. n. 112/2008, abbia costantemente ribadito il necessario rispetto, anche per le società a partecipazione pubblica, dei vincoli e dei principi imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, n. 19925 del 23 luglio 2019; n. 18190 del 5 luglio 2019 e n. 3621 del 14 febbraio 2018), la cui violazione oggi, peraltro, è espressamente sanzionata con la nullità del contratto di lavoro (cfr. art. 19, comma 4, TUSP).
Infine, si rileva che, come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011, il ricorso a clausole sociali non può essere utilizzato come strumento per eludere il rispetto dei principi dell’evidenza pubblica previsti in materia di assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica, che trovano diretto fondamento nell’art. 97 Cost.

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