Se l’amministrazione sta in giudizio a mezzo di un funzionario (non avvocato), non spetta l’onorario (giudizi ante 2012)

Corte di Cassazione, sentenza n. 2362 del 3 febbraio 2020

Va fatta applicazione del principio reiterato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066; Cass. 27 aprile 2016, n. 8413) secondo cui quando l’Amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota. Nella specie non potevano essere riconosciuti in favore del Ministero della Difesa i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualità in capo ai dipendenti costituiti né era mai stata depositata dall’Amministrazione apposita nota al fine di dimostrare di aver sostenuto eventuali ‘spese vive’.
Non era applicabile al giudizio in questione l’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. introdotto dall’art. 4, comma 42, I. n. 183/2011, parzialmente modificato dall’art. 1, comma 31, I. n. 228/2012, secondo il quale: “Nelle liquidazioni delle spese di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto [….] La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”; per espressa previsione, infatti, tale disposizione non è applicabile ai giudizi pendenti ma solo alle controversie instaurate successivamente al 1° gennaio 2012 mentre, nel caso in esame, il ricorso di primo grado è stato depositato in data 21 febbraio 2008

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