Sono illegittime le previsioni regolamentari che autorizzino l’ente ad affidare incarichi di studio, ricerca o consulenza mediante affidamento diretto ovvero selezioni su mero “invito” dell’ente stesso, unicamente in ragione di una soglia quantitativa entro la quale rientri il compenso da corrispondere per l’incarico.
Parimenti deve essere modificata la norma che autorizzi l’ente locale a derogare all’obbligo di preventiva pubblicazione di procedura comparativa in caso di incarichi “relativi a programmi o progetti, finanziati o cofinanziati da altre PPAA o dalla UE, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori”, dal momento che l’art. 7, comma 6bis del D. Lvo 165/2001 non consente di escludere la previa pubblicazione e l’utilizzo di procedure comparative per la scelta del contraente, basandosi in modo generalizzato sul modico valore della prestazione o del compenso (anche se solo equiparabile ad una sorta di rimborso spese) o sul carattere meramente occasionale della prestazione