Corte di Cassazione, Sentenza n. 2809 del 06 febbraio 2020
Relativamente ai motivi che investono prospettate irregolarità correlate alla figura del funzionario sottoscrittore dell’atto va ricordato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass., Sez. 6-5, n. 20628 del 31 agosto 2017; Cass 2019 nr 12756).
In particolare, la L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass., Sez. 6-5, n. 20628 del 31 agosto 2017, in motivazione, non massimata sul punto; Cass. sez. 5, n. 9079 del 6 maggio 2015, non massimata) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.