Corte dei Conti, sentenza n. 7 del 14 febbraio 2020
Può agevolmente darsi contezza, in questa sede, del succedersi degli atti di costituzione in mora che si sono, via via compiuti, a partire dal momento in cui i fatti in contestazione hanno avuto origine e sono giunti all’attenzione del Requirente, (alla stregua dell’articolo di stampa, quale dies a quo, contenuto in un esposto anonimo pervenuto il 13/11/2001 alla parte attrice); a tale riguardo la prescrizione venne interrotta, la prima volta, prima del decorso di cinque anni, con la costituzione in mora della Guardia di Finanza, ossia la parte pubblica lesa, notificata a mani dell’interessato il 18 11.04.
In data 28/9/2009, prima della scadenza del quinquennio, venne notificata una nuova costituzione in mora della Guardia di Finanza a mani dell’interessato (che sarebbe spirata il 28/9/2014).
Tuttavia, prima della scadenza del predetto termine prescrizionale, entrava in vigore l’articolo 17 comma 30 ter del Dl 78/2009, (convertito con modificazioni nella legge 102/2009) che prevedeva l’esistenza di un giudicato penale come condizione dell’azione del danno all’immagine.
Tale norma, come acclarato dal prevalente orientamento giurisprudenziale contabile, è pienamente legittimata ad operare retroattivamente, applicandosi non solo a procedimenti non ancora esitati in citazione a giudizio, ma anche a quelli esitati in citazione, ma non ancora pervenuti a sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, il giudicato penale irrevocabile interviene in data 11/6/2014 e pertanto la prescrizione quinquennale, invocata dalla parte convenuta avrebbe potuto cominciare a decorrere da tale data, compiendosi solo in data 11/6/2019.
Ne consegue che l’invito a dedurre contenente costituzione in mora e notificato il 28/5/2019 appare, in quanto tale, perfettamente in grado di determinare l’effetto interruttivo della prescrizione.
A conferma di quanto innanzi esposto, questo Collegio ritiene pertanto di poter fare ampio riferimento alla citata sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 che ha provveduto a dirimere ogni dubbio circa i profili temporali di applicabilità della disposizione di cui trattasi (articolo 17, comma 30 ter del Dl 78/2009 e successive modifiche), in punto di retroattività, con riguardo a situazioni, istruttorie o processuali, maturate in vigore della normativa preesistente.
Detto in altri termini, l’articolo 17 in discorso introduce nell’ordinamento una retroattività strettamente limitata alle sole ipotesi indicate dalla norma e comunque esclusa nei casi in cui sia intervenuta medio tempore una sentenza anche non definitiva”.