Il mantenimento delle quote della partecipata richiede una specifica motivazione. In mancanza di relazione tecnica, vi è la sanzione.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 17/2020/VSGO

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del t.u. di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, la razionalizzazione periodica delle società in cui detengono partecipazioni implica l’adozione di un provvedimento amministrativo motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il loro mantenimento, nonché all’adeguatezza organizzativa della struttura societaria alla luce dei parametri normativi. Il comma 2 del medesimo art. 20 specifica tale obbligo di motivazione con la previsione che i piani di razionalizzazione devono essere “corredati di un’apposita relazione tecnica” al fine di permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano. Per parte delle società di cui l’Ente è titolare di una partecipazione la delibera evidenzia la mancata analisi dei costi di funzionamento prescritta dall’art.20, comma 2, lett. f, del t.u., indispensabile per pianificare un eventuale contenimento di tali costi, rilevando come la norma riconnetta in caso di inottemperanza, l’applicazione di una specifica sanzione (comma 7), nonché il mancato adeguamento delle previsioni statutarie alle disposizioni concernenti la composizione dell’organo di amministrazione.

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