Non è possibile erogare l’indennità piena all’assessore con un contratto a termine

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 8/2020/PAR

La corresponsione dell’indennità di funzione deve essere dimezzata nei confronti dell’amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In altri termini il diritto all’indennità in misura piena non può che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale.
In ragione di quanto sin qui esposto, ai sensi del cit. art. 82 comma 1 TUEL, non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale. Una diversa soluzione si appaleserebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 82 comma 1 TUEL, qualora si corrispondesse l’intera indennità a chi non svolga in forma piena/esclusiva l’incarico di amministratore pubblico, determinando una evidente distorsione logico-giuridica. Tale ultima soluzione comporterebbe, inoltre, un ulteriore effetto distorsivo consistente in una ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo ad un improprio esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente, concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale. Ove si consideri, concludendo, che l’amministratore/lavoratore a termine conserva il diritto a percepire sia il proprio intero trattamento stipendiale, sia l’indennità nella misura dimezzata, non si individua alcuna compromissione del diritto al mantenimento.

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