Gli Stati membri, conformemente all’articolo 4 di tale direttiva, sono tenuti a prendere «le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale».
Al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88, è necessario che gli Stati membri garantiscano il rispetto di tali periodi minimi di riposo previsti dalla direttiva in parola (29). Ciò implica che gli Stati membri garantiscano che la pausa consenta effettivamente al lavoratore di dedicare tale tempo al riposo.
In proposito, occorre ricordare che il lavoratore dev’essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di potergli imporre una restrizione dei suoi diritti (32).
Orbene, mi sembra che la finalità perseguita dall’articolo 4 della direttiva 2003/88 non sia raggiungibile se il lavoratore può subire in qualsiasi momento un’interruzione della propria pausa. Tale incertezza connessa al verificarsi di un intervento, come ho precedentemente spiegato, è tale da porre il lavoratore in una situazione di allerta permanente, il che contrasta con la finalità di riposo della pausa. A mio avviso, su tale conclusione non incidono né la circostanza che le interruzioni della pausa siano occasionali e imprevedibili, né la loro frequenza.
Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che costituisce «orario di lavoro», a norma di tale disposizione, la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, nel corso della quale egli dev’essere a disposizione del proprio datore di lavoro per partire per un intervento entro due minuti in caso di necessità. L’occasionalità e l’imprevedibilità o la frequenza delle partenze per interventi durante detta pausa non incidono su tale qualifica.