Nel caso di specie, sulla base della ineccepibile ricostruzione del quadro normativo svolta dal Requirente, emerge l’illecita condotta posta in essere con l’emissione del decreto n. 0042 del 3.1.2012.
Quanto precede, considerato che in presenza, all’interno dell’organigramma dell’ente, di istruttori direttivi (ex funzionari) appartenenti alla categoria “D”, non poteva essere assegnata a personale di categoria “C” la responsabilità di posizione organizzativa (cfr. decreto sindacale n. 3 di revoca della nomina del responsabile della p.o. settore I Affari Generali sig. ____________ del 19.5.2016).
Al riguardo, si richiamano gli artt. 8, comma 2, e 11 comma 3, del CCNL per il personale del comparto regioni e autonomie locali del 31.3.1999. Assestamento normativo confermato dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 2001, successivo all’art. 109, comma 2, del TUEL che viene infatti ivi richiamato, ed ancora ulteriormente ribadito all’art. 4, primo comma, del regolamento dell’area delle posizioni organizzative del comune, adottato con delib. G.C. n. 87/4.8.2006.
Appare pertanto evidente che il decreto n. 0042 del 3.1.2012 è stato adottato in esito ad una condotta gravemente colposa, ascrivibile alle diverse posizioni amministrative degli appellati, in presenza di un divieto esplicitamente rinvenibile da plurime, diacroniche ed univoche fonti normative di semplice ed immediata attingibilità, rese cogenti ed attuali dalla semplice presenza all’interno dell’ente di personale appartenente alla categoria “D”; circostanza che rende ultronee e comunque irrilevanti le deduzioni postume degli appellati su presunte indisponibilità a ricoprire la funzione da parte del personale di cat. D dell’ente o su un presunto stato di necessità, non previsti dalla specifica normativa, che stabilisce invece precisi parametri per l’assegnazione delle posizioni di lavoro, altrimenti privi di significato giuridico.
Ne consegue la positiva affermazione di responsabilità degli odierni appellati per il danno loro ascritto in via principale dalla Procura, atteso che dalla nomina del sig. _______ nella posizione di responsabile di p.o. è conseguito per l’ente comunale un danno da impiego non funzionale ed efficiente delle pubbliche risorse; danno concreto ed attuale quale mancato risultato atteso dall’azione dei pubblici poteri, sempre rinvenibile in attività amministrative svolte in totale assenza dei requisiti di professionalità inderogabilmente richiesti dalla normativa di settore; circostanza che elide, sotto il profilo logico-giuridico, ogni ipotetico vantaggio per l’amministrazione dall’attività svolta, il cui accertato contenuto contra jus – per quanto ampiamente emerso nel corso dell’istruttoria – implica sempre, per predeterminazione normativa, un concreto disvalore, mai un’utilità ancorché indiretta e parziale.
Quanto alla concreta misura nell’attribuzione delle responsabilità, il Collegio ritiene coerente con lo svolgimento dei fatti la seguente ripartizione percentuale del danno, quantificato nella misura complessiva di € 36.206,62,
adottata dal Requirente: – per la quota del 40%, a carico del sindaco per aver con proprio decreto – con colpa grave – e nell’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 50 TUEL, illecitamente attribuito le funzioni di responsabile del settore 1° affari generali al sig. ___________, in totale contrasto con la normativa di settore; – per la quota del 35%, a carico del segretario comunale pro-tempore che, per quanto emerso in atti, in violazione dell’art. 97 TUEL, ha – con colpa grave – omesso di segnalare al sindaco l’illegittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico, contravvenendo ai doveri di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi dell’ente sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; per la quota del 25%, a carico del sig. __________ che, quale esito delle risultanze istruttorie, ha – con colpa grave – indebitamente partecipato alla redazione di un provvedimento illegittimo di cui era beneficiario, contribuendo causalmente al danno nei confronti dell’ente locale.
Va infine disattesa l’eccezione di parziale prescrizione del danno dedotta, atteso che la prescrizione in parte qua del diritto al risarcimento consegue a omissione o ritardo nella denuncia del fatto anche al medesimo ascrivibile, per gli effetti di cui all’art. 1 comma 3 della legge n. 20/1990, secondo la prospettazione alternativa dedotta in citazione e in appello dallo stesso Requirente appellante.