L’aggravante del “metodo mafioso” non presuppone necessariamente un’associazione mafiosa

Corte di Cassazione, sentenza n. 6764 dep 20 febbraio 2020

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dunque, la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art .416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); in tal senso, è stato ribadito che la contestazione dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso” non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033, in una fattispecie relativa a rapina ai danni di un furgone portavalori in cui l’aggravante è stata ravvisata nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell’impiego di uomini e mezzi, nell’uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell’atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato; ex multis, Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampa’, Rv. 251830); basta, cioè, che l’associazione appaia sullo sfondo, perché evocata dall’agente, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell’aggressore – o ad abbandonare ogni velleità di difesa – per timore di più gravi conseguenze.

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