Se il posto è vacante e disponibile al 31 dicembre, sulla scadenza della supplenza non decide il dirigente scolastico

Corte di Cassazione, sentenza n. 5048 del 25 febbraio 2020

Le disposizioni regolamentari alle quali rinvia il comma 5 del richiamato art. 4 sono state adottate, per il personale docente, con il d.m. n. 201/2000 che, all’art.1, oltre a ribadire la suddivisione delle supplenze in annuali, temporanee e sino al termine delle attività didattiche, al comma 5 ha previsto che « il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine: per le supplenze annuali il 31 agosto; per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.». Di analogo tenore è l’art. 1 del d.m. n. 131/2007, adottato per adeguare le disposizioni regolamentari all’avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ed esaurimento.
La norma regolamentare, inoltre, è assolutamente chiara nel prevedere che la natura della vacanza ha diretta incidenza sul termine finale da apporre al contratto individuale e pertanto, ove la supplenza si riferisca ad un posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre non può essere rimessa al dirigente scolastico la scelta sulla durata dell’assunzione, impedita dalla valutazione già espressa in via generale ed astratta dal legislatore.
Le disposizioni sopra richiamate, di carattere imperativo per la natura degli interessi che le stesse perseguono, non si limitano a dettare una regola di comportamento ma incidono sul contenuto della clausola di durata e quindi, pur in difetto di una previsione espressa, la loro violazione determina la nullità in parte qua del regolamento negoziale e la sostituzione, ex art. 1419, comma 2, cod. civ., del termine apposto con quello previsto dal legislatore.

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