Corte di Cassazione, sentenza n. 31387 del 2 dicembre 2019
E’ da escludere che il trattamento economico previsto dai CCNL per i dirigenti medici di struttura complessa possa essere rivendicato dal ricorrente il quale, pacificamente, al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinate dagli stessi CCNL, è stato preposto ad una struttura che, seppure definita complessa dall’atto aziendale, non risponde ai requisiti richiesti dalle disposizioni regolamentari e collettive, che alle prime rinviano, tanto da poter essere indifferentemente diretta da dirigenti dell’area medica, sanitaria, tecnica ed amministrativa.
Non è in discussione in questa sede la legittimità degli atti organizzativi adottati dall’Azienda Sanitaria, ma, poiché si discute del trattamento retributivo spettante al dirigente, va comunque rammentato che il datore di lavoro pubblico non può attribuire inquadramenti e compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n. 21744/2009 e fra le più recenti Cass. n. 3826/2016, Cass. 16088/2016 e Cass. n. 25018/2017), sicché destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente di essere equiparato, quanto al trattamento fondamentale ed accessorio, ai dirigenti medici di struttura complessa, pur a fronte di una palese divergenza dell’incarico rispetto al modello organizzativo pensato dal legislatore nazionale e presupposto dalle parti collettive