Nelle assicurazioni per responsabilità il massimale non è elemento essenziale

Corte di Cassazione, sentenza n. 5429 del 27 febbraio 2020

Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. 
Nelle assicurazioni sulla responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra – o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere, dunque, stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi conosciuta dalla prassi commerciale. 
Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso. 
La seconda ragione per la quale non può essere condiviso il decisum di Cass. 10811/11, cit., è che il “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l’avverarsi dI un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L’esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’art. 2697 cod.civ.. Da quanto esposto consegue che, nel presente giudizio, la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta. Tuttavia, come si è visto, la deduzione risulta essere stata effettuata dall’assicuratore, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito.

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