Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza n. 7 del 2 marzo 2020
Negli anni dal 2002 al 2010, una donna aveva presentato domanda all’Ufficio Scolastico Regionale, per l’iscrizione alla graduatoria provinciale permanente per l’insegnamento nella scuola d’infanzia, dichiarando contestualmente di essere in possesso dell’ abilitazione a tale insegnamento. In conseguenza di quanto sopra riportato, la donna ricevette incarichi annuali di insegnamento, praticamente ininterrotti, dal settembre 2002 al febbraio 2011. A seguito di un controllo, l’Ufficio Scolastico Regionale accertava che la docente era priva di valido titolo di abilitazione per l’accesso alla graduatoria; il fatto veniva segnalato alla Procura della Repubblica. In sede penale interveniva condanna del Tribunale per truffa ai danni dello Stato; in appello si dichiarava non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione.
Ma la Corte dei Conti in sede giurisdizionale ha precisato che, ai fini della responsabilità erariale, il termine iniziale per il decorso della prescrizione quinquennale va individuato nella data del 19 agosto 2014 ossia dalla richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che coincide con la scoperta del doloso occultamento. Quindi, va respinta l’eccezione di prescrizione proposta dalla difesa, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione giurisdizionale, secondo la quale la scoperta del doloso occultamento deve considerarsi avvenuta all’esito (e non all’inizio) degli accertamenti in sede penale, ossia dalla richiesta di rinvio a giudizio.