L’attualità del danno erariale non è smentita dalle azioni di riscossione intraprese in medio tempore

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 55 del 24 marzo 2020

Il mancato aggiornamento dei canoni ha sicuramente comportato minori entrate tributarie per il Comune, giacchè il valore dei contributi dovuti da parte dei titolari di permesso a costruire è stato mantenuto fermo, per circa venti anni, alle misure vigenti nel 1990 (per € 129,11 al mq, come stabilito con d.m. 20/06/1990), senza tenere conto del maggior importo di € 594,00 al mq fissato dalla legge regionale Puglia 1° febbraio 2007, n. 1 e, successivamente, dell’importo di € 646,18/mq, fissato con la delibera di Giunta regionale n. 2268/2008; aggiornamento avvenuto solo a partire dal 2010 con la delibera di Consiglio comunale del 24/08/2010, n. 22.
Il danno è, dunque, certo e attuale; corrisponde ai minori introiti subìti dal Comune, senza che vi sia alcuna certezza che tali minori entrate potranno essere interamente recuperate, atteso che l’avviato procedimento di riscossione è, per sua stessa natura, incerto e non prevedibile.
L’attualità del danno non è, pertanto, smentita dai recuperi in corso, atteso che i profili connessi all’attività di recupero attengono alla fase esecutiva e che dei possibili recuperi non può tenersi conto in questa sede, ma eventualmente in quella esecutiva, trattandosi di importi ancora non introitati.

Comments are closed.